Corte di Cassazione, sez. I, ordinanza 18 ottobre 2022, n. 30671

Famiglia – Assegno divorzile – Convivenza prematrimoniale – Valutazione – Condizioni e presupposti – Rimessione alle Sezioni Unite

Premesso che la convivenza prematrimoniale è un fenomeno di costume che è sempre più radicato nei comportamenti della nostra società cui si affianca un accresciuto riconoscimento dei legami di fatto intesi come formazioni familiari e sociali di tendenziale pari dignità rispetto a quelle matrimoniali. Considerato che la stessa giurisprudenza delle Sezioni Unite ha riconosciuto la componente compensativa dell’assegno divorzile, in presenza dei relativi presupposti, anche in favore di chi aveva proceduto a instaurare una convivenza di fatto. Tutto ciò premesso, sussistono i presupposti previsti dall’art. 374 c.p.c. (questione di massima di particolare importanza) per rimettere al Primo Presidente della Suprema Corte, circa la possibile assegnazione all’esame delle Sezioni Unite, la causa e la questione della rilevanza legale della durata del rapporto di convivenza anteriore al matrimonio ai fini della determinazione dell’assegno divorzile.