TAR Piemonte, sez. I, 3 febbraio 2023, n. 134

Competenza e giurisdizione – Straniero – Respingimento alla frontiera – Controversia – Giurisdizione del giudice ordinario

Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia con oggetto il provvedimento adottato dalla Polizia di frontiera con cui si dispone il respingimento dello straniero alla frontiera (art. 10, comma 1, d.lgs. n. 286/1998).  In tal senso, milita anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione (SS.UU. 10 giugno 2013, n. 14502 e SS.UU. 17 giugno 2013, n. 15115), che ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario, osservando che il provvedimento di respingimento incide su situazioni giuridiche soggettive che sono riconducibili alla categoria dei diritti umani fondamentali e in quanto coperti dalla garanzia apprestata dall’art. 2 Costituzione, deve escludersi che tali situazioni giuridiche soggettive possano essere degradate a interessi legittimi per effetto di valutazioni discrezionali affidate al potere amministrativo, al quale può essere affidato solo l’accertamento dei presupposti di fatto che legittimano la protezione, nell’esercizio di una mera discrezionalità tecnica, essendo il bilanciamento degli interessi e delle situazioni costituzionalmente tutelate riservate al legislatore ordinario, nel rispetto della costituzione e degli obblighi internazionali” (Corte di  Cassazione, SS.UU., 10 giugno 2013 n. 14502).