Consiglio di Stato, sez. IV, 7 febbraio 2023, n. 1320

Edilizia e urbanistica – Contributo di costruzione – Rideterminazione – Condizioni e presupposti

Premesso che l’atto attraverso cui l’amministrazione comunale determina e liquida il contributo di costruzione di cui all’art. 16, DPR n. 380/2001 non presenta natura autoritativa in quanto non è espressione di potestà pubblicistica, ma rappresenta espressione di una facoltà collegata alla pretesa creditoria che la legge riconosce al Comune per rilasciare il permesso di costruire; visto il suo carattere oneroso all’interno di un rapporto obbligatorio, paritetico e soggetto a prescrizione decennale, il Comune, nel corso del predetto rapporto, può rideterminare l’importo del predetto contributo di costruzione sia a favore che a sfavore del soggetto privato qualora l’originario importo risulti formulato erroneamente richiedendo o rimborsando l’importo risultante dal successivo controllo.