Consiglio di Stato, sez. IV, 21 marzo 2023, n. 2836

Edilizia e urbanistica – Attività edilizia –  Vincoli paesaggistici – Soprintendenza – Parere tardivo – Conseguenze

In tema di attività edilizie su aree vincolate, il parere di compatibilità paesaggistica emesso dalla Soprintendenza costituisce un atto endoprocedimentale emanato nell’ambito di quella sequenza di atti ed attività preordinata al rilascio del provvedimento di autorizzazione paesaggistica (o del suo diniego). Decorso il termine per l’adozione del su menzionato parere da parte della Soprintendenza, l’organo statale può comunque esprimersi in ordine alla compatibilità paesaggistica dell’intervento, fermo restando che, ove tardivamente reso, l’atto consultivo perde il suo carattere di vincolatività e deve essere, perciò solo, autonomamente e motivatamente valutato dall’amministrazione deputata all’adozione dell’atto autorizzatorio finale.

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