Corte di Cassazione, sez. I, 22 marzo 2023, n. 8254

Famiglia – Coniugi – Separazione – Assegno di mantenimento – Calcolo – Criteri – Tenore di vita in costanza di matrimonio – Riferimento – Necessità – Tenore di vita dopo la separazione – Riferimento – Necessità – Fattispecie

La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, pertanto i redditi adeguati cui va rapportato, ai sensi dell’art. 156 c.c., l’assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell’addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell’assegno di divorzio. Inoltre, per definire la cifra dell’assegno di mantenimento il giudice deve tenere conto anche del tenore di vita garantito dall’uomo negli anni successivi alla interruzione definitiva della loro convivenza sotto lo stesso tetto a nulla rilevando che la moglie non si sia attivata per trovare una adeguata occupazione e che non abbia richiesto il c.d. “reddito di cittadinanza”.  Nella fattispecie, la donna, dopo oltre quindici anni di matrimonio si separava dal marito, trasferendosi in un’altra regione e ottenendo dall’uomo un assegno di mantenimento di circa tremila euro mensili per le esigenze quotidiane di vita, per l’affitto e per la governante.

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