Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 5 giugno 2023, n. 15645

Lavoro – Straniero – Permesso di soggiorno per motivi umanitari – Estrema povertà nel Paese d’origine – Sufficienza – Fattispecie

Le condizioni di estrema povertà nel Paese d’origine sono una condizione sufficiente per accordare il permesso di soggiorno per motivi umanitari. Nella fattispecie, si trattava di un cittadino originario del Bangladesch che, abbandonato quello Stato connotato da instabilità politica, da fenomeni di terrorismo, da povertà diffusa e da ricorrenti calamità naturali, svolgeva in Italia l’attività di venditore ambulante da oltre cinque anni con conseguente affrancamento dalla povertà di provenienza e con un oggettivo percorso di integrazione sociale nel nostro Paese.