Corte di Cassazione, sez. I, 22 giugno 2023, n. 17885

Famiglia –  Figlia maggiorenne ed economicamente autosufficiente – Assegno di mantenimento – Revoca – Legittimità – Secondo figlio non economicamente autosufficiente – Assegno di mantenimento – Rivalutazione automatica – Esclusione – Fattispecie

Qualora il padre ottenga la revoca dell’erogazione dell’assegno di mantenimento per la figlia maggiorenne ed economicamente autosufficiente ciò non comporta la rivalutazione automatica dell’assegno di mantenimento per un secondo figlio non autosufficiente sotto il profilo economico. Infatti, la revisione del contributo al mantenimento per i figli non è mai automatica, risultando sempre necessario un accertamento giudiziale in cui il giudice deve valutare, sulla base della prova fornita dalla parte richiedente atta a dimostrare le aumentate esigenze di vita del figlio, se la somma già erogata risulti meritoria di essere incrementata. Nella fattispecie, il padre, divorziato, otteneva dal Giudice la revoca dell’assegno di mantenimento per la figlia maggiorenne divenuta autonoma sotto l’aspetto economico – finanziario, mentre l’ex moglie richiedeva al giudice un aumento dell’assegno di mantenimento per un secondo figlio.