Corte di Cassazione, sez. I, ordinanza 27 settembre 2023, n. 27514

Famiglia – Divorzio – Figli maggiorenni e non conviventi – Assegno di mantenimento – Versamento – Obbligo – Controversia – Termini processuali –Sospensione – Art. 92, comma 1, R.D. n. 12/1942 – Applicabilità – Contrasto in giurisprudenza – Rinvio alle Sezioni Unite

Nel giudizio con oggetto l’obbligo di versare all’ex moglie l’assegno di mantenimento delle figlie, maggiorenni e non più conviventi con la madre, è sorta la questione se nella fattispecie trovi applicazione la sospensione  dei termini processuali ex art. 92, comma 1, R.D. n. 12/1942 e più precisamente quale significato si deve attribuire alla espressione testuale “cause civili relative ad alimenti” prevista dalla predetta norma ai fini delle controversie civili da trattare nel periodo feriale, come tali sottratte alla sospensione feriale dei termini processuali. In presenza di un contrasto giurisprudenziale la questione viene rimessa all’esame delle Sezioni Unite della Suprema Corte.