TAR Sicilia, Catania, sez. III, 28 settembre 2023, n. 2809

Appalto – Gara –  Bando – Prodotti provenienti da Paesi estranei alla Comunità Europea in misura superiore al 50% – Impresa concorrente – Esclusione – Legittimità della clausola – Fattispecie

E’ legittima la condotta della stazione appaltante che decida di escludere dalla partecipazione alla gara gli operatori economici le cui forniture sono prodotte in un Paese terzo rispetto all’Unione Europea con il quale, pertanto, non vige un accordo di reciprocità. Infatti, trova applicazione una facoltà che la vigente normativa attribuisce alle stazioni appaltanti nella fase di valutazione delle offerte, ma che non può ritenersi esclusa, anche per esigenze di economicità procedimentale ed efficienza della procedura, già nel momento della predisposizione e della successiva pubblicazione del bando di gara di gara.  Nella fattispecie, una impresa aveva impugnato la procedura di gara indetta da una società partecipata dal Comune di Catania per la realizzazione di lavori con oggetto il risanamento e completamento della rete di trasporto primaria e interventi sui serbatoi esistenti poiché non aveva potuto partecipare alla procedura di evidenza pubblica in quanto il bando di gara esigeva che una quota di almeno il 50% delle tubazioni provenisse da paesi dell’Unione europea.