Corte di Cassazione, Sezioni Unite, ordinanza 18 gennaio 2024, n. 1900

Famiglia – Lavoro all’interno della famiglia o dell’impresa familiare – Diritto al mantenimento e partecipazione agli utili dell’impresa familiare – Convivente more uxorio – Esclusione – Art. 230-bis, c.c. – Questione di legittimità costituzionale – Non manifesta infondatezza – Rimessione alla Corte Costituzionale

Siccome l’art. 230-bis c.c. stabilisce che, qualora il familiare presta attività di lavoro all’interno della famiglia o all’interno dell’impresa familiare, ha diritto al mantenimento secondo il livello patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell’impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, in proporzione alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, ma al comma 3°, elencando i familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo grado) non comprende il convivente more uxorio, ritenendosi la questione di legittimità costituzionale rilevante e non manifestamente infondata ex artt. 2,3,4,35 e 36 Costituzione, art. 9, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea ed art. 117, comma 1° Costituzione in riferimento agli artt. 8 e 12 CEDU, si rimette la questione all’esame della Corte Costituzionale.