TAR Napoli, sez. IV, 5 gennaio 2024, n. 132

Appalto – Sanzione ANAC – Gara e subappalti  – Effetti inibitori – Art. 80, comma 12, Codice dei contratti pubblici  – Portata

Ritenere l’inibizione di cui all’art. 80, comma 12, Codice dei contratti pubblici, stabilita per le gare e per i subappalti futuri, possegga idoneità a riverberarsi anche sui contratti di appalto o di subappalto già sottoscritti dalla stazione appaltante risalenti nel tempo equivale:

1)  a confliggere con il divieto generale di applicazione estensiva o analogica di norme di stretta interpretazione;

2) a conferire alla menzionata norma, efficacia retroattiva e attitudine a produrre effetti anche su un procedimento di evidenza pubblica ormai concluso da tempo. Nella fattispecie, la procedura di gara era sfociata nell’aggiudicazione presupposta alla stipulazione del contratto d’appalto. Pertanto è illegittimo il provvedimento, emesso dalla Prefettura di Benevento il 12 marzo 2021, prot. 19298, recante la “risoluzione d’autorità” del contratto d’appalto prot. n. 35793/1 del 15/9/2016, del servizio di accoglienza di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale nel Centro di Accoglienza Straordinario (C.A.S.) di Frasso Telesino (BN), stipulato con una Cooperativa a seguito dell’aggiudicazione di procedura di gara.