TAR Toscana, sez. IV, 12 gennaio 2024, n. 94

Pubblico impiego –  Danno erariale – Incarichi retribuiti non autorizzati dalla P.A. – Recupero delle somme – Criteri e modalità

In tema di danno erariale per incarichi retribuiti non conferiti né tanto meno autorizzati preventivamente dalla P.A. ai fini del recupero del quantum, si pone la questione se le relative somme debbano essere considerare “al lordo” degli di oneri fiscali e contributivi oppure “al netto” delle somme effettivamente percepite. Anche sul punto soccorre la giurisprudenza del Consiglio di Stato, formatasi nella specifica materia in questione, secondo cui “né la legge, né i principi in materia portano a ritenere che esse debbano essere rese al netto e non al lordo dei conseguenti oneri fiscali” (Consiglio di Stato, sez. II, n. 4091 del 2021). Posto infatti che “indubbiamente, altro è il rapporto di debito che intercorre fra l’Amministrazione tenuta al recupero nei riguardi del percipiente la retribuzione goduta per l’incarico svolto ed altro è il rapporto tributario che quest’ultimo può avere avuto col fisco a tempo debito, in relazione ai momenti di effettiva percezione del ricavo corrispettivo dell’attività effettuata”, mentre “il soggetto che patisce il recupero del credito al lordo di imposta … ben può, attivandosi adeguatamente, recuperare a propria volta le imposte assolte, facendo valere il fatto che esse – ove non restituite – risulterebbero versate su ricavi non conseguiti (o, meglio, su ricavi conseguiti ma, poi, integralmente riversati all’Amministrazione che ha attivato il procedimento per il loro recupero).