Consiglio di Stato, sez. I, parere 8 aprile 2024, n. 454

Pubblico impiego – Procedimento disciplinare – Sistema di videosorveglianza –Riprese – Utilizzo – Legittimità – Fattispecie

Il principio dell’inutilizzabilità delle prove illegittimamente acquisite nel processo penale (art. 191 c.p.p.) nel quadro delle garanzie del diritto dell’Unione Europea e della giurisprudenza elaborata dalla C.E.D.U., opera nel solo processo penale e non anche nell’ambito del procedimento disciplinare attivato dalla P.A. Pertanto, nei confronti del proprio dipendente sono utilizzabili le video riprese effettuate attraverso il sistema di videosorveglianza. Di conseguenza, qualora ricorrano emergenze in ambiente carcerario, come una lite scoppiata tra detenuti, l’utilizzo delle riprese del sistema di videosorveglianza, connesso alla valutazione delle condizioni di sicurezza dell’istituto carcerario, sono utilizzabili, unitamente a prove testimoniali, per la contestazione disciplinare a carico del sovrintendente della polizia penitenziaria che non abbia impedito l’allontanamento dal servizio di taluni agenti per bere insieme una bottiglia di vino.