Corte di Cassazione, sez. II 15 gennaio 2025, n. 1002

Condominio – Condomini morosi – Nominativi e numero dei millesimi di proprietà – Comunicazione al terzo creditore – Omissione – Tardiva comunicazione – Responsabilità personale dell’amministratore

Qualora l’amministratore del Condominio non comunichi al terzo creditore i nominativi dei condomini morosi con i relativi millesimi di proprietà (art. 63, Disposizioni di attuazione al Codice civile), non potendosi agire verso i condomini in regola con i pagamenti prima della citata comunicazione che legittima l’azione di recupero verso i condomini morosi, si configura una responsabilità personale del predetto amministratore e non invece una responsabilità contrattuale.