Consiglio di Stato, Sez. VI, 17 gennaio 2025, n. 359

Beni culturali – Interesse culturale – Discrezionalità tecnico-amministrativa – Sindacato del giudice amministrativo – Condizioni e presupposti – Fattispecie

La valutazione in ordine all’esistenza di un interesse culturale (artistico, storico, archeologico o etnoantropologico) particolarmente importante, tale da giustificare l’imposizione del relativo vincolo ai sensi degli artt. 13, comma 1, e 10, comma 3, lett. a), d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, è prerogativa dell’amministrazione preposta alla gestione del vincolo e può essere sindacata in sede giurisdizionale solo in presenza di profili di incongruità ed illogicità di evidenza tale da far emergere l’inattendibilità della valutazione tecnico-discrezionale compiuta e quindi soltanto per difetto di motivazione, illogicità manifesta ovvero errore di fatto conclamato (Consiglio di Stato, sez. VI, 16 maggio 2024, n. 4389). Nella fattispecie, veniva impugnato il decreto n. 135 dell’1 marzo 2016 della Commissione regionale per il patrimonio culturale della Campania, contenente dichiarazione di interesse culturale ai sensi dell’art 10, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 sull’edificio denominato “Ex casa del Fascio” sito in Caserta.