Condominio – Contratti di somministrazione – Foro del consumatore – Individuazione – Fattispecie
In presenza della controversia giudiziale con oggetto un contratto di somministrazione condominiale concluso dall’amministratore in nome e per conto della compagine condominiale, il c.d. “foro del consumatore” di cui all’art. 66-bis, d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, Codice del consumo, comporta la competenza del giudice del luogo in cui si trova l’edificio e non quello del domicilio dell’amministratore. Infatti, il condominio è un ente di gestione privo di personalità giuridica per il quale agisce l’amministratore in posizione di mandatario con rappresenta dei singoli condomini. Nella fattispecie, la questione era nata in relazione ad un decreto ingiuntivo di un gestore che si era attivata per recuperare crediti relativi ad una fornitura.