Bene culturale

Bene culturale – L’art. 2 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004 s.m.i.)

individua il patrimonio culturale come l’insieme dei beni culturali e dei beni paesaggistici.

Per “beni culturali” si intendono le cose immobili e mobili che, ai sensi degli artt. 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà.

I beni culturali conoscono molteplici classificazioni in base alla loro natura:

  1. Beni mobili (quadri, sculture, reperti archeologici, ecc.) e immobili (monumenti, opere di architettura, aree archeologiche, ecc.)

  2. Beni materiali (quadri, sculture, monumenti, opere di architettura, ecc.) e immateriali (feste e riti religiosi, tradizioni popolari, cerimonie folcloristiche, ecc.)

  3. Beni pubblici (beni, archivi e singoli documenti, raccolte librarie e biblioteche appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti) e beni privati (cose immobili e mobili, archivi e singoli documenti, raccolte librarie, collezioni o serie di oggetti appartenenti a privati)

Qualora siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni, non costituiscono bene culturale:

  1. Le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico
  2. Le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a privati
  3. Le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che non siano ricomprese fra quelle indicate al comma 2 e che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica, rivestano come complesso un eccezionale interesse

Qualora siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, invece, non costituiscono bene culturale le cose, a chiunque appartenenti, che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico eccezionale per l’integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione.

Riferimenti normativi: artt. 10-11 D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. civ. Sez. II Ord., 15/10/2018, n. 25690; Cons. Stato Sez. VI, 11/05/2018, n. 2839; Cass. pen. Sez. III Sent., 26/04/2018, n. 24065; Cass. pen. Sez. III Sent., 03/11/2016, n. 17223; Cons. Stato Sez. IV Sent., 29/02/2016, n. 846; Cons. Stato Sez. VI Sent., 08/02/2016, n. 501.

(a cura di Maria Eugenia Civilotti)