Focus I beni culturali immateriali italiani. La falconeria. Di Maurizio De Paolis, Presidente dell’Associazione Romana di Studi Giuridici

La falconeria

Nata come metodo per procurare il cibo, la pratica della falconeria si è evoluta rafforzando il suo aspetto legato alla conservazione della natura, al patrimonio culturale e all’impegno sociale all’interno delle comunità.

La pratica esiste in molti Paesi e può variare soltanto per taluni aspetti, come il tipo di equipaggiamento utilizzato, ma i metodi rimangono sostanzialmente simili

I falconieri si ritengono un gruppo legato al passato, soprattutto nei Paesi in cui la pratica della falconeria rappresenta uno dei pochi legami con l’ambiente naturale e con la cultura tradizionale.

La conoscenza e le competenze vengono tramandate all’interno delle famiglie attraverso un mentore ufficiale, mentre le esercitazioni si svolgono in club o scuole. In taluni Paesi per divenire falconiere è necessario superare un esame nazionale.

I festival e gli incontri organizzati dai falconieri danno alle comunità l’opportunità rafforzare la condivisione e promuovere la diversità.

La falconeria è stata riconosciuta patrimonio vivente dell’umanità nel 2016 ed è bene transnazionale dei seguenti paesi: Emirati Arabi, Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Francia, Germania, Ungheria, Italia, Kazakhistan, Repubblica di Corea, Mongolia, Marocco, Pakistan, Portogallo, Qatar Arabia saudita, Spagna, Repubblica Araba Siriana.

In Italia la L. 11 febbraio 1992, n. 157 consente l’esercizio venatorio con il falco previo conseguimento del porto di fucile ad uso caccia e del possesso del tesserino venatorio regionale subordinati al superamento di uno specifico esame di idoneità e abilità[1].

A livello normativo regionale è in corso di adozione un complesso di leggi a favore di tali rapaci che vietano di tenerli in catene. Inoltre, per quanto concerne il loro trasporto è obbligatorio osservare i regolamenti veterinari che investono l’idoneità del mezzo utilizzato.

Per utilizzare legittimamente il falco a fini venatori l’animale deve provenire da allevamenti certificati mentre non può essere utilizzato se catturato in natura. Nella Regione Lombardia i falchi devono appartenere esclusivamente a specie autoctone.

 

Per maggiori notizie sulla categoria dei beni culturali immateriali si consulti il sito www.arsg.it Focus Patrimonio culturale nazionale ove sono pubblicati i seguenti articoli di Maurizio DE PAOLIS:

I beni culturali immateriali nel diritto nazionale.

I beni culturali immateriali nel diritto internazionale.

I beni culturali nella globalizzazione del diritto.

I beni culturali immateriali italiani patrimonio dell’umanità fonti di sviluppo per le comunità locali.

Focus “I beni culturali immateriali italiani. L’opera dei pupi siciliani”.

Focus I beni culturali immateriali italiani. Il canto a tenore della cultura pastorale sarda”.

Focus “I beni culturali immateriali italiani. L’artigianato tradizionale del violino nella città di Cremona”.

Focus “I beni culturali immateriali italiani. Celebrazione delle grandi strutture processionali a spalla”.

Focus “I beni culturali immateriali italiani. La pratica agricola tradizionale di coltivare la vite ad alberello nella comunità dell’isola di Pantelleria” 

Focus “I beni culturali immateriali italiani. La dieta mediterranea”. 

 

 

 

 

 

[1] Art. 12, co. 5, L. 11 febbraio 1992, n. 157.