Corte di Cassazione, Sez. I, 31 marzo 2020, n. 7616

Straniero – Espulsione – Provvedimento – Traduzione – Lingua conosciuta dall’interessato – Omissione – Nullità del decreto – Eccezione

L’omessa traduzione del decreto di espulsione dello straniero nella lingua conosciuta dall’interessato, ex art. 13, settimo comma, d. lgs. n. 268/1998 comporta la nullità del provvedimento de quo salvo il caso in cui la P.A. sia in grado di provare, anche in via presuntiva, il fatto che la lingua italiana sia conosciuta dal richiedente asilo.