Gli usi civici: il ruolo delle Regioni, del Commissario liquidatore e le competenze del giudice ordinario e amministrativo Di Maurizio De Paolis, Presidente dell’Associazione Romana di Studi Giuridici

Gli usi civici: il ruolo delle Regioni, del Commissario liquidatore e le competenze del giudice ordinario e amministrativo
Di Maurizio De Paolis, Presidente dell’Associazione Romana di Studi Giuridici

Funzioni amministrative delle Regioni e poteri giurisdizionali del Commissario liquidatore
Attualmente le funzioni amministrative relative alla gestione degli usi civici sono state trasferite alle Regioni e riguardano: la liquidazione; lo scioglimento delle promiscuità; la verifica delle occupazioni; la destinazione delle terre di uso civico e delle terre provenienti dalle affrancazioni .
Le funzioni giurisdizionali sono state attribuite ad un apposito organo, il commissario regionale per la liquidazione degli usi civici .
Rientrano nella giurisdizione del commissario degli usi civici, stante l’art. 29, legge n. 1766 del 1927, tutte le controversie nelle quali sia contestata la qualità demaniale del suolo, nonché quando venga in evidenza una questione che presupponga la necessità, anche in assenza di un’esplicita contestazione della qualitas soli, di un accertamento preliminare sull’esistenza di un diritto di uso civico sulle terre oggetto del giudizio .
Nei giudizi riguardanti l’accertamento e l’esistenza di usi civici o di demanio comunale, qualunque cittadino appartenente a quella determinata collettività può intervenire in giudizio, anche d’appello, in quanto la sentenza che sarà emanata fa stato anche nei suoi confronti quale partecipe della comunità titolare degli usi o delle terre demaniali di cui si controverte, sicchè, trattandosi di intervento volontario, l’interveniente è sempre legittimato a proporre ricorso per cassazione .

Competenze giurisdizionali del giudice amministrativo e del giudice ordinario
Rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo le controversie nelle quali il rapporto pubblicistico in contestazione riguardi solo incidenter tantum la liquidazione, la valutazione e l’accertamento degli usi civici o quando si tratti di contestare ex ante la legittimazione procedimentale dell’autorità procedente .
Nel caso di contenzioso circa il contributo da corrispondere per il pascolo esercitato su terreni dell’università agraria la giurisdizione appartiene all’autorità giudiziaria ordinaria (giudice civile) non trattandosi di un canone avente natura concessoria.
Viceversa, sussiste la giurisdizione dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria nei casi in cui a valle del procedimento di accertamento, valutazione e liquidazione dei diritti di uso civico sussistano questioni di tipo paritetico tra le quali rientra quella in ordine all’individuazione dei soggetti tenuti all’adempimento di una prestazione pecuniaria, già computata all’esito della conclusione del procedimento di affrancazione .
Qualora la controversia giudiziaria investa la potestà regolamentare dell’università agraria la cognizione appartiene al giudice amministrativo .

Per maggiori notizie sugli usi civici si consulti il sito dell’Associazione Romana di Studi Giuridici www.arsg.it “Articoli e recensioni. Diritto ambientale” ove sono pubblicati i seguenti articoli di Maurizio DE PAOLIS:
Gli usi civici: evoluzione storica;
Gli usi civici: occupazione e godimento individuale.