Gli usi civici: programmazione, gestione e ruolo delle Regioni Di Maurizio De Paolis, Presidente dell’Associazione Romana di Studi Giuridici

Gli usi civici: programmazione, gestione e ruolo delle Regioni

Programmazione e gestione delle terre civiche
Per tutto quanto esposto nei precedenti paragrafi, occorre insistere sulla necessità di programmare un tipo di gestione delle terre comuni che sia produttiva. La programmazione, oltre a salvaguardare i diritti reali che su di esse godono le popolazioni titolari, può contribuire in modo determinante a preservarle da altre finalizzazioni. Il pericolo, infatti, può essere quello che le “terre di tutti”, essendo “terre di nessuno” ed abbandonate a se stesse, diventino “terre di chiunque”.
In questo senso le Regioni avrebbero dovuto e comunque debbono svolgere il ruolo che ad esse compete ovvero di programmare il territorio tenendo conto del particolare regime giuridico delle terre stesse, ruolo che non può essere compiutamente svolto se non si è a conoscenza del dato quantitativo dei beni collettivi dei singoli Comuni, condizione questa imprescindibile da qualunque intento programmatore e gestionale. A tal proposito non possiamo disconoscere la parziale mancata attuazione della legge del 1927, la quale, oltre a prescrivere la liquidazione dei diritti civici, ha fatto venire meno uno degli strumenti ricognitivi identificabili nelle istruttorie e nelle verifiche (art. 30 e art. 31, R.D. n. 332/1928), per cui ancora oggi, molti Comuni non conoscono i demani collettivi loro appartenenti, ovvero ne hanno smarrita la memoria, peggio ancora, li hanno assimilati alle terre di natura patrimoniale con la conseguenza che, non di rado, i piani regolatori hanno previsto la ricomprensione degli stessi per destinazioni d’uso del tutto diverse da quella agro – silvo – pastorale che è loro propria.

Iniziative regionali
Diverse e diversificate sono state le iniziative intraprese dalle singole Regioni a statuto ordinario. Vi sono state Regioni che hanno legiferato sulla materia degli usi civici , altre ancora che si sono limitate a regolamentare la raccolta dei funghi , che poco a che vedere con la materia degli usi civici ed altre ancora hanno provveduto soltanto a disciplinare la costituzione delle amministrazioni separate dei beni civici .
Per colmare il vuoto legislativo, talune Regioni hanno intrapreso iniziative che hanno finito per ingenerare confusione contribuendo ad identificare il termine uso civico con la parola vincolo.
Così per fare un esempio, la Regione Campania e la Regione Umbria avrebbero dovuto trasmettere entro novanta giorni dalla entrata in vigore delle rispettive leggi l’elenco delle terre civiche di rispettiva appartenenza, individuate con i dati catastali. Purtroppo i Comuni campani e umbri a tutt’oggi sono in attesa degli elenchi regionali.

Conclusioni
I1 problema degli usi civici e delle terre pubbliche rappresenta ancora un aspetto importante nella vita economico-sociale del nostro Paese che si colloca fra i più avanzati del mondo.
La Legge n. 1766 del 1927 è ai nostri giorni un dispositivo fondamentale per la regolamentazione dell’istituto delle terre civiche che comunque merita di riacquisire una maggiore attenzione da parte degli addetti ai lavori. A novanta anni dalla sua emanazione si renderebbe utile una sua rilettura in senso moderno. Sarebbe utile realizzare un Testo Unico che conferisca alle Regioni una potestà flessibile soprattutto per quanto concerne l’uso delle terre di proprietà collettiva.
E’ necessario imporre alle Regioni l’individuazione sistematica delle terre collettive che furono oggetto di provvedimenti certi e definitivi nell’ambito di una legge quadro nazionale non potendo tale adempimento essere attuato con leggi tampone, leggi stralcio e/o leggi di sanatoria.
La nuova legge dovrebbe essere semplice nelle sue articolazioni e nello stesso tempo incisiva con la riconferma dei Commissari, giudici speciali in materia di usi civici, ed il mantenimento alle Regioni di tutte le competenze amministrative loro conferite con il D.P.R. n. 616/1977.
Riguardo alla liquidazione delle terre interessate da diritti civici occorrerebbe prevedere un procedimento snello legato, ai fini della determinazione del compenso monetario, al reddito catastale del terreno; per le liquidazioni con compenso in natura occorrerebbe determinare i parametri e le tavole di valori ancorati ai dati catastali conformemente a quanto avviene per casi simili.

Per maggiori notizie sugli usi civici si consulti il sito dell’Associazione Romana di Studi Giuridici www.arsg.it Articoli e recensioni. Diritto ambientale” ove sono pubblicati i seguenti articoli di Maurizio DE PAOLIS:
Gli usi civici: evoluzione storica.
Gli usi civici: occupazione e godimento individuale.
Gli usi civici e la tutela dell’ambiente.