TAR Emilia Romagna, Bologna, sez. I, 29 giugno 2020, n. 432

Militare – Carabiniere – Sanzione disciplinare della perdita del grado – Per la presenza di tatuagi – Illegittimità

E’ illegittima la sanzione della perdita del grado inflitta a un appuntato scelto dell’Arma dei Carabinieri per la presenza di tatuagi di grande dimensione sugli avambracci e in quanto tali visibili indossando la divisa estiva. Infatti, la gravità della condotta posta in essere risulta quantomeno in parte attenuata da atti emanati dalla stessa Arma dei Carabinieri laddove la pratica dell’applicazione dei tatuaggi appare non già vietata bensì “sconsigliata” (vedi note del 10 dicembre 2003 del Sottocapo di Stato maggiore e dell’11 ottobre 2017 a firma del Comandante Divisione Unità Mobili Carabinieri). Inoltre, la predetta sanzione risulta illegittima in quanto viola il principio generale di derivazione comunitaria di proporzionalità dell’azione autoritativa amministrativa nella sua triplice accezione di idoneità, necessarietà e adeguatezza (ex multis Consiglio di Stato sez. III, 26 giugno 2019, n. 4403)  valevole anche nel procedimento disciplinare in considerazione della discrezionalità esercitata dalla P.A. nella graduazione della sanzione e della finalità punitiva, principio coerentemente richiamato dallo stesso art. 1355 del Codice dell’Ordinamento militare.