Tribunale civile di Lucca, 4 settembre 2020, n. 250

Banche – Servizi bancari – Vendita di pietre preziose – Prezzo di acquisto – Effettivo valore di mercato – Differenza eccessiva – Risarcimento del danno – Spetta – Criteri di calcolo – Fattispecie

Sussiste il diritto al risarcimento del danno patito dal cliente di una banca per l’acquisto di pietre preziose (diamanti) presso una società sulla base dell’offerta avanzata dalla predetta banca attraverso una brochure informativa con la quale è stato segnalato un affare al proprio correntista qualora il prezzo pagato risulti eccessivo rispetto al reale valore di mercato e la possibile rivendita con possibile guadagno descritta nella predetta brochure risulti priva di fondamento.

Nella vicenda vi è stata una condotta scorretta da parte dell’istituto di credito per la palese violazione dell’obbligo di informare il proprio cliente sul fatto che il valore dei diamanti acquistati risultava nettamente inferiore al prezzo pagato (aspetto che non traspariva dalla brochure) in quanto “la mera segnalazione costituisce comunque un incentivo alla stipulazione del contratto e la banca conserva, comunque e indipendentemente dalla sua posizione strettamente legata al caso di specie, l’obbligo generale di ben gestire il capitale dei propri clienti, dovendo assumersi in tale obbligo anche la corretta informazione sulle pratiche di investimento dalla stessa consigliate o anche soltanto meramente segnalate. La banca avrebbe dovuto, in particolare, segnalare al proprio cliente l’effettivo utilizzo delle somme da questi versate, specificando quali importi, e in quale misura, sarebbero stati destinati a servizi e/o oneri aggiuntivi rispetto al mero acquisto delle pietre e giustificare in tal modo al proprio cliente il prezzo da questi pagato alla società. Tale segnalazione appare ancor più doverosa, considerando che l’attività di segnalazione della banca era comunque remunerata da parte della stessa società venditrice, non potendosi escludere, anzi, parendo davvero probabile, che parte del prezzo fosse destinato a coprire le spese della società attinenti alla remunerazione della banca».

L’obbligo al risarcimento del danno si fonda sul collegamento tra l’attività di consulenza svolta dalla banca e l’acquisto delle pietre preziose maturato proprio sulla base della predetta consulenza. Nella fattispecie, la banca è stata condannata al risarcimento del danno individuato nella differenza tra la somma pagata e l’effettivo valore di mercato dei diamanti.