TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 4 novembre 2020, n. 2063

Igiene e sanità – Struttura sanitaria per anziani – Cessazione attività – Ordinanza contingibile e urgente del sindaco – Legittimità – Fattispecie

E’ legittima l’ordinanza contingibile e urgente emessa dal sindaco ai sensi degli artt. 50 e 54, d.lgs. n. 267/2000 con la quale viene disposta la chiusura immediata di una struttura sanitaria per anziani fondata su di una apposita ispezione effettuata dai Carabinieri del N. A. S. che avevano riscontrato la presenza di famaci scaduti in grande quantità sia per l’uso giornaliero sia in taluni armadi. Nel caso di specie sussistono tutti i requisiti di legge (eccezionalità ed urgenza) unitamente alla necessità di salvaguardare la salute pubblica, mentre la competenza appartiene in via esclusiva al sindaco come ufficiale di governo le cui funzioni non sono delegabili ad altri soggetti a nulla rilevando che i presupposti per l’adozione del provvedimento di chiusura risultino accertati da un diverso organo titolare di tutte le capacità tecniche.