Consiglio di Stato, sez. V, 11 febbraio 2021, n. 1255

Opere pubbliche – Opere stradali – Ingegnere – Architetto –  Competenze – Criteri di ripartizione

Rientra nella attribuzione dell’ingegnere la progettazione di opere viarie che non siano strettamente connesse con i singoli fabbricati in applicazione degli artt. 51, 52 e 54, R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537, mentre, interpretando in senso estensivo la nozione di edilizia civile, l’architetto è legittimato a sottoscrivere i progetti riguardanti i collegamenti tra i singoli fabbricati e la viabilità stradale configurandosi come realizzazioni tecniche a carattere meramente accessorio e servente.

Invece, si deve escludere la competenza dell’architetto circa le proposte progettuali migliorative ovvero le varianti di cui all’art. 95, comma 14 e all’art. 94, primo comma, lettera a), d. lgs. n. 50/2016, che, nella loro attitudine integrativa o modificativa dei progetti proposti nella gara si traducono in soluzioni tecniche e risultano in ogni caso accessorie all’opera viaria, e non certamente alle opere di edilizia civile.