Corte di Cassazione penale, sez. V, 6 maggio 2021, n. 17592

Reato di atti persecutori – Accusa per il reato di stalking – Vicini di casa –  Divieto di avvicinamento – Misura cautelare – Indicazione della sola distanza dalla persona offesa dal reato –  Legittimità – Fattispecie

In presenza dell’accusa per il reato di stalking è legittima la misura cautelare che dispone il divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi frequentati abitualmente da quest’ultima senza imporre specifiche limitazioni aggiuntive in quanto tale disposizione assicura la tutela della persona senza limitarne la libertà di circolazione e di relazione. Nella fattispecie, il soggetto attivo della persecuzione e il perseguitato abitavano nello stesso condominio mentre il divieto di avvicinamento prevedeva una distanza non inferiore a duecento metri.