Corte di Cassazione, sez. I, 5 maggio 2021, n. 11787

Famiglia – Coniugi – Divorzio – Beni immobili in comunione – Appartamento –  Attribuzione in proprietà esclusiva a uno dei due coniugi – Assegno divorzile – Revisione – Necessità– Fattispecie

Al momento della cessazione del vincolo coniugale, la valutazione dei beni ricadenti nella comunione, in vista della loro divisione, è un fatto rilevante per determinare l’assetto patrimoniale post matrimoniale tra le parti; pertanto, l’attribuzione in proprietà esclusiva a uno dei due coniugi dell’appartamento comporta legittimamente la revisione dell’assegno divorzile. Infatti, nella quantificazione e attribuzione del predetto assegno il giudice deve valutare se e in quale misura l’esigenza di riequilibrio delle condizioni degli ex coniugi, cui è funzionale l’istituto dell’assegno divorzile, non sia già coperta dal regime patrimoniale prescelto, in quanto se i coniugi abbiano optato per la comunione, ciò potrà aver determinato un incremento del patrimonio del coniuge richiedente l’assegno divorzile, tale da escludere o ridurre la predetta esigenza a seguito dello scioglimento della comunione. Nella fattispecie, un appartamento veniva attribuito in proprietà esclusiva all’ex moglie come conseguenza diretta dello scioglimento della comunione dei beni.