Consiglio di Stato, Sez. V, 27 marzo 2015, n. 1598

Elezioni – Controversia giurisdizionale –  ProvaDichiarazioni sostitutive di atto notorio postume – Rilevanza

E’ escluso che l’onere della prova gravante su chi propone un ricorso elettorale debba essere necessariamente soddisfatto attraverso la verbalizzazione delle osservazioni o delle contestazioni dei rappresentati di lista sulle decisione del seggio elettorale; è inoltre attribuita una limitata rilevanza probatoria anche alle dichiarazioni sostitutive di atto notorio postume utilizzate in luogo della contestazione messa a verbale.