Professioni e mestieri – Avvocato – Incarico – Conferimento da parte della P.A. – Procedura dell’evidenza pubblica – Esclusione – Affidamento diretto – Legittimità – Danno erariale – Esclusione – Fattispecie
Non si configura la responsabilità amministrativa e il consequenziale danno erariale qualora l’ente pubblico conferisca incarichi a legali esterni all’amministrazione senza avvalersi di una procedura concursuale in quanto i predetti incarichi connotati da un prevalente elemento fiduciario non sono equiparabili alle c.d. “consulenze esterne” alle quali si applica il procedimento di cui all’art. 7, comma sesto, d.lgs. n. 165/2001 e all’art. 110, comma sesto, d.lgs. n. 267/2000, pur dovendosi rispettare il principio di trasparenza ed economicità. Nella fattispecie l’incarico a un avvocato libero professionista era stato conferito dalla C.O.N.S.I.P.