Corte di Cassazione penale, sez. I, 28 ottobre 2021, n. 38924

Aggravante del metodo mafioso – Criteri di valutazione – Individuazione

Premesso che l’aggravante del metodo mafioso si può configurare in due distinte ipotesi, ovvero l’aver agito avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-bis c.p. e l’aver agito per agevolare l’associazione mafiosa (art. 7, d. l. n. 152/1991, convertito dalla l. n. 203/1991), la predetta aggravante può essere applicata a tutti coloro che concretamente ne realizzino gli estremi sia che risultino partecipi di sodalizi mafiosi oppure che ne siano estranei. Nella seconda ipotesi necessita un accertamento rigoroso che deve essere condotto oggettivamente in relazione al contesto e al tipo di condotta mafiosa posta in essere.