Corte di Cassazione, sez. I, 28 ottobre 2021, n. 30402

Straniero – Permesso di soggiorno – Per motivi umanitari – Condizioni soggettive di vulnerabilità – Esercizio della prostituzione per necessità economiche – Vi rientra – Condizioni e presupposti

Per il riconoscimento del diritto di soggiorno per motivi umanitari (art. 5, comma sesto, d. lgs. n. 286/1998), l’esercizio della prostituzione motivato da ragioni economiche si configura come una condizione soggettiva di vulnerabilità qualora al soggetto richiedente si possa riconoscere la qualifica di vittima di una tratta a scopo sessuale.