Corte di Cassazione, sez. II, 20 gennaio 2022, n. 1793

Circolazione stradale – Veicoli –  Scritte e insegne pubblicitarie apposte su autoveicoli privati – Sanzione – Illegittimità

Il Codice della strada vieta l’apposizione di scritte o insegne pubblicitarie luminose sui veicoli mentre consente quella di scritte o insegne pubblicitarie rifrangenti purchè sia escluso ogni rischio di abbagliamento o di distrazione dell’attenzione nella guida per i conducenti di altri veicoli (art. 23 Codice della strada). Pertanto, è illegittima la sanzione inflitta dalla prefettura al conducente che abbia rispettato le condizioni poste dalla vigente normativa apponendo scritte pubblicitarie sulla propria autovettura.