Corte di Cassazione penale, sez. II, 25 gennaio 2022, n. 2868

Reato di autoriciclaggio – Acquisto di cripto valute – Configurabilità –  Condizioni e presupposti – Fattispecie

Per la configurazione del reato di autoriciclaggio non occorre che il soggetto ponga in essere una condotta consistente nell’impiego, sostituzione o trasferimento del denaro, di beni o di altre utilità che impediscano l’identificazione della provenienza delittuosa degli stessi in quanto è sufficiente qualsiasi attività concretamente idonea ad ostacolare anche solo gli accertamenti sul loro titolare. Pertanto configura il predetto reato l’acquisto di cripto valute da parte di società estere effettuato con denaro proveniente da attività illecite trasferito alle perdette società attraverso Postepay intestate a presta nomi. Nella fattispecie, un soggetto riciclava i proventi dello sfruttamento della prostituzione trasferendoli a società estere che li investivano in cripto valute (BIT COIN).