TAR Lazio, Roma, sez. I, 17 gennaio 2022, n. 10

Istruzione pubblica – Studente liceale – Giudizio di non ammissione alla classe successiva – Per numerose insufficienze – Legittimità – Assenze per COVID-19 – Irrilevanza – Fattispecie

E’ legittimo il giudizio di non ammissione alla classe successiva con oggetto uno studente liceale che nel primo quadrimestre dell’anno scolastico abbia riportato numerose e gravi insufficienze a nulla rilevando le assenze dovute a malattia dovuta al COVID-19 e fermo restando che il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni tecniche del competente organo scolastico è consentito esclusivamente in presenza di una delle figure sintomatiche dell’eccesso di potere come l’irragionevolezza o l’illogicità. Nella fattispecie, una studentessa liceale nel primo quadrimestre aveva riportato gravi insufficienze in numerose materie, mentre durante il secondo quadrimestre si era assentata dalla scuola per malattia avendo contratto il virus COVID-19; inoltre, l’informazione ai genitori sull’andamento scolastico dell’alunna era stato assicurato dal registro elettronico in assenza dell’ordinaria informazione alle famiglie sospesa a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al COVID-19.