T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VI, 14 gennaio 2016, n. 190

Silenzio della P.A. – Posizione di interesse legittimo – Giurisdizione del giudice amministrativo – Posizione di diritto soggettivo – Giurisdizione del giudice ordinario – Materia riconducibile alla giurisdizione esclusiva – Giurisdizione del giudice amministrativo

Il ricorso giurisdizionale avverso il silenzio della P.A. è esperibile solo a tutela di posizioni di interesse legittimo implicanti l’esercizio di un potere pubblico e non qualora l’inerzia sussista a fronte di un’istanza avanzata dal privato per il riconoscimento di un diritto soggettivo. Qualora venga dedotta in giudizio una posizione di diritto soggettivo, infatti, il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione e l’interessato ha titolo di chiedere l’accertamento del diritto de quo al giudice ordinario quando la materia non rientri tra quelle ascrivibili alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.