Corte di Cassazione, sez. III, 29 aprile 2022, n. 13511

Danno da vacanza rovinata – Risarcimento – Tour operator e agenzia di viaggi – Concorso – Configurabilità – Condizioni e presupposti

In presenza di servizi erogati dalla struttura alberghiera non corrispondenti a quelli offerti sulla carta e con un livello delle prestazioni riservate agli ospiti estremamente scadente, si può parlare legittimamente di vacanza rovinata. Il risarcimento del danno non può essere posto a carico del solo tour operator in quanto è responsabile anche l’agenzia di viaggi che ha venduto il pacchetto-vacanze affidandosi al catalogo del tour operator senza effettuare una adeguata e preventiva verifica.