Piccolo spaccio di sostanze stupefacenti – Condizioni e presupposti – Fattispecie
Ai sensi dell’ art. 73, comma 5, DPR n. 309/19, si qualifica come attività di piccolo spaccio di sostanze stupefacenti, lo spaccio accertato per un ridotto lasso temporale (nella fattispecie della durata di tre mesi), svolta anche con l’aiuto e la collaborazione di soggetti terzi, avente ad oggetto la cessione di dosi avvenuta in strada, conteggiate a decine, in quanto idonea a denotare una complessiva minore portata dell’attività dello spacciatore e dei suoi eventuali complici, con una ridotta circolazione di merce, denaro nonché di guadagni e perciò espressiva di un minore livello offensivo della condotta posta in essere.