Corte di Cassazione, sez. I, 16 gennaio 2023, n. 1076

Famiglia – Divorzio – Assegno di mantenimento per i figli – Iscrizione ipotecaria sui beni dell’ex marito – Condizioni e presupposti

Ai sensi dell’art. 2818 c.c. ogni sentenza che comporta la condanna al pagamento di una somma o all’adempimento di altra obbligazione ovvero al risarcimento dei danni, da liquidarsi successivamente, è titolo per iscrivere ipoteca sui beni del debitore, pertanto, anche nel caso di sentenza di divorzio o separazione o di decreto di omologazione della separazione consensuale, a prescindere dall’espressa previsione in tal senso. Ciò premesso, l’ex moglie può richiedere e ottenere l’iscrizione ipotecaria sui beni dell’ex marito quale garanzia per il versamento dell’assegno di mantenimento dei figli previa verifica da parte del giudice della sussistenza del pericolo di inadempimento.