Istituti di prevenzione e pena – Regime penitenziario differenziato – Art. 41-bis, Legge. n. 354/1975 – Limite annuale per le fotografie con i congiunti – Legittimità
In tema di regime penitenziario differenziato ex art. 41-bis, Legge 26 luglio 1975, n. 354, è legittimo il provvedimento dell’Amministrazione penitenziaria che disponga che il detenuto può far realizzare non più di una fotografia all’anno con i propri congiunti, non incidendo tale limitazione sul diritto soggettivo all’affettività, ma solo sulle modalità del suo esercizio, affidate alla potestà discrezionale dell’amministrazione.