Corte di Cassazione, sez. I, 13 gennaio 2023, n. 952

Famiglia – Separazione – Assegno di mantenimento – Appartamento per villeggiatura – Omessa fruizione – Non è calcolabile – Fattispecie

 

In sede di separazione dei coniugi, l’assegno di mantenimento va calcolato non tanto tenendo conto della cessazione del godimento diretto di determinati beni quanto del tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale ovvero del complesso delle risorse economico-finanziarie dei coniugi quindi, di tutte le potenzialità derivanti dalla titolarità del patrimonio in termini di redditività, dalla capacità di spesa, dalle garanzie di elevato benessere e da fondate aspettative per il futuro. Pertanto, nella predetta valutazione dell’assegno di mantenimento non rientra la cessazione della fruizione di un appartamento ubicato in una prestigiosa località turistica in quanto l’assegno di mantenimento non deve indennizzare una siffatta eventualità poiché la corretta interpretazione dell’art. 156 c.c. impone invece di valutare tutte le potenzialità discendenti dalla situazione economico-patrimoniale dei coniugi. Nella fattispecie, l’appartamento oggetto di disputa era situato sulla Penisola sorrentina e precisamente a Sorrento.