Corte di Cassazione penale, sez. V, 15 febbraio 2023, n. 6323

 

Reato di atti persecutori – Condizioni e presupposti – Elevato rendimento negli studi da parte della vittima – Irrilevanza – Foto sorridenti della vittima in internet – Irrilevanza –   Fattispecie

In presenza di reiterati atti persecutori che hanno comportato il cambiamento delle abitudini di vita e generato un grave stato di ansia e/o paura nella vittima sussiste il reato di stalking (art. 612-bis c.p.) a nulla rilevando il fatto che la vittima della persecuzione avesse riportato un ottimo rendimento negli studi universitari e che comparisse sorridente nelle foto pubblicate su taluni social network. Nella fattispecie, lo stalker aveva minacciato per oltre un anno di pubblicare in internet foto intime di una ragazza.