Giudizio civile – Prova – Documento prodotto con modalità telematica o cartacea – Principio di non dispersione e di acquisizione – Effetti
Il principio di non dispersione o di acquisizione della prova che opera sia per i documenti prodotti con modalità telematiche e che in formato cartaceo, implica che il fatto storico in essi rappresentato si deve considerare dimostrato nel processo, costituendo fonte di conoscenza per il giudice e dispiegando un’efficacia che non si esaurisce all’interno del singolo grado di giudizio, né può essere condizionato dalle successive opzioni difensive della parte che li abbia prodotti. Pertanto, il giudice di appello ha il potere-dovere di esaminare un documento ritualmente prodotto nel giudizio di primo grado qualora la parte interessata ne faccia specifica istanza nei propri scritti difensivi attraverso il richiamo di domande ed eccezioni, trascurate dal giudice di primo grado.