Straniero – Permesso di soggiorno per motivi di lavoro – Art. 4, comma 3, e art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998 – Illegittimità costituzionale – Nella parte in cui impediscono automaticamente il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro in presenza di sentenze di condanna per reati minori (piccolo spaccio e vendita di merci contraffatte) – Effetti
Sono illegittimi l’art. 4, comma 3, e l’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998 nella parte in cui impediscono automaticamente il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro in presenza di sentenze di condanna per reati minori (piccolo spaccio e vendita di merci contraffatte) senza prevedere che la competente Autorità possa verificare concretamente la pericolosità sociale del richiedente il su menzionato rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Pertanto, non potrà più essere respinta in via automatica la richiesta del permesso di soggiorno per motivi di lavoro mentre il Questore dovrà valutare caso per caso la pericolosità sociale del richiedente prima di procedere ad emettere il diniego.