Corte di Cassazione penale, sez. V, 31 agosto 2023, n. 36415

Reato di atti persecutori – Art. 612-bis, c.p. – Messaggi, telefonate, pedinamenti – Configurabilità del reato – Prova – Fattispecie

Si configura il reato di atti persecutori (art. 612-bis c.p.) nella condotta posta in essere dal soggetto che con messaggi, telefonate e pedinamenti, sempre connotati da aggressività, minacce e offese ai danni della vittima, abbia prodotto in quest’ultima un pesante stato di ansia e paura che le impediva di uscire dalla propria abitazione, ritenendosi sufficiente la prova fornita dalla stessa vittima confermata dalla testimonianza di un parente. Nella fattispecie, è stato ritenuto colpevole di atti persecutori (stalking) il marito che, dopo la separazione dalla moglie, poneva in atto una condotta persecutoria protrattasi per due anni.