Igiene e sanità – Igiene degli alimenti e delle bevande – Presenza di molluschi fortemente contaminati nel frigo di un ristorante – Reato ex art. 5, comma 1, lett. c) e dall’art. 6, L. 30 aprile 1962, n. 283 – Configurabilità – Fattispecie
Si configura il reato previsto dall’art. 5, comma 1, lett. c), e dell’art. 6, L. 30 aprile 1962, n. 283, qualora a seguito di un controllo il ristoratore conservi in frigo molluschi che, destinati ad essere consumati dai clienti, presentino una carica microbica non consentita in quanto superiore a quella prevista dalla legge, a nulla rilevando il fatto che non disponesse di strumenti idonei a misurare la contaminazione batterica dei molluschi. Pertanto, la Suprema Corte ha riconosciuto come legittima l’ammenda pari a mille euro irrogata dal giudice di merito di primo e secondo grado.