Corte di Cassazione, sez. III, 9 ottobre 2023, n. 28244

Danno esistenziale – Ritardo ferroviario – Configurabilità – Fattispecie

Il consistente ritardo di un convoglio ferroviario si configura come danno esistenziale risarcibile qualora il passeggero non abbia ricevuto alcuna assistenza a nulla rilevando il principio di causa di forza maggiore. Nella fattispecie, una passeggera, nella tratta Roma-Cassino, rimaneva bloccata su un treno regionale per quasi ventiquattro ore a causa del maltempo, senza ricevere adeguata assistenza dalla Società Trenitalia, condannata al rimborso del biglietto (pari a € 5) e a quattrocento euro a titolo di risarcimento del danno esistenziale.