Corte di Cassazione, sez. II, 6 febbraio 2024, n. 3331

Proprietà – Immobile – Divisione tra comproprietari – Condividente – Trasferimento della propria quota a soggetto terzo – Giudizio pendente – Prosecuzione tra le parti originarie – Posizione dell’acquirente

Se durante il giudizio con oggetto una controversia relativa alla divisione di una comproprietà con oggetto un immobile uno dei condividenti trasferisca la propria quota di proprietà ad un soggetto terzo, la causa prosegue tra le parti originarie mentre l’acquirente non assume la posizione processuale di litisconsorte necessario, potendo intervenire o essere chiamato in giudizio, ma qualora abbia acquisito la quota immobiliare sulla base di un atto trascritto precedentemente alla trascrizione della domanda di divisione giudiziale non gli può essere opposta la sentenza che definisce il contenzioso.