TAR Lazio, Roma, sez. IV, 6 febbraio 2024, n. 2255

Autorità amministrative indipendenti – Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – Sanzione a carico della RAI per pubblicità occulta – Legittimità – Fattispecie

Legittimamente l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni irroga a carico della RAI la sanzione per pubblicità occulta a favore della Società ISTAGRAM avvenuta durante lo svolgimento del Festival di Sanremo. Di fatti, è innegabile che l’effetto promozionale ha assicurato ad entrambi una vicendevole utilità connesse alle tipiche finalità della pubblicità televisiva. Nella fattispecie, la controversia ha avuto come oggetto l’ordinanza ingiunzione nei confronti di RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A. per la violazione delle disposizioni normative contenute negli artt. 43, comma 1, lett. a), d.lgs. 208/21, 48, comma 3, lett. d) del d.lgs. n. 208/21 e 13, comma 3, D.M. 581/93 avvenuta nei giorni 7, 8 e 9 febbraio 2023 in occasione del 73° Festival di Sanremo e del programma Sanremo Start.