Procedimento penale – Ricorso per cassazione – Sentenza in violazione dell’art. 545-bis, c.p.p. – Sostituzione della pena detentiva breve con pene detentive ex art. 53, l. 24 novembre 1981, n. 689 – Accordo processuale – Assenza – Inammissibilità
E’ inammissibile il ricorso per cassazione avente ad oggetto la sentenza ex art. 444 c. p.p. con il quale denunciare la violazione dell’art. 545-bis, c.p.p. e più precisamente l’omessa motivazione circa la mancata sostituzione della pena detentiva breve con una delle pene sostitutive riportate nell’art. 53, l. 24 novembre 1981, n. 689, qualora tale sostituzione non sia presente nell’accordo processuale.