Corte di Cassazione, sez. I, 15 marzo 2024, n. 7022

Straniero – Misure di protezione internazionale –  Mutilazioni genitali femminili – Status di rifugiato – Riconoscimento – Effetti

In tema di misure di protezione internazionale, qualora risulti che la ricorrente abbia subito mutilazioni genitali femminili nel Paese d’origine, il pericolo di subire in caso di rimpatrio ulteriori trattamenti discriminatori di genere o comunque disumani e degradanti, anche diversi da quelli già subiti, deve essere  adeguatamente valutato facendo riferimento al suo passato e al contesto socio-culturale del Paese d’origine. Pertanto, l’accertamento delle mutilazioni genitali femminili subite legittima il riconoscimento dello status di rifugiato presupposto per ottenere il riconoscimento della c.d. “protezione sussidiaria”. Nella fattispecie il Paese d’origine era la Nigeria.